L’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche (consultare l’elenco delle sezioni elettorali del Comune).